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BIELLA 08-07-2023 Approvata la nuova legge elettorale del Piemonte. Il primo firmatario è il consigliere regionale biellese Michele Mosca (Lega), il quale ha riassunto i punti salienti del provvedimento, anche alla luce delle modifiche apportate in Aula.

“Dopo oltre 50 anni dalla nascita dell’istituzione regionale – afferma Mosca – finalmente diamo al Piemonte e ai piemontesi una legge elettorale propria, frutto di un lungo lavoro iniziato 3 anni orsono. Nessun testo era mai entrato in aula. Con lo storico voto di oggi, non solo garantiamo la parità di genere così come previsto dalla legge nazionale, ma interveniamo anche su alcuni aspetti che rendono la nuova legge più rappresentativa dei territori e più proporzionale nell’assegnazione dei seggi, in particolare per le supplenze e per le surrogazioni sottolineando l’attenzione per i territori che da sempre contraddistingue la Lega. La garanzia di rappresentanza delle minoranze e le soglie di sbarramento molto ragionevoli rendono il nuovo sistema particolarmente equilibrato, riconosciamo un premio di maggioranza per garantire anche la governabilità, rafforzata dall’incompatibilità tra la carica di assessore e consigliere regionale. Abbiamo approvato un testo che consentirà maggiore modernità, maggiore rappresentatività e maggiore efficienza del Consiglio Regionale”.

Di seguito le principali disposizioni previste dalla legge. Le circoscrizioni elettorali risultano immutate rispetto alle attuali; 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali concorrenti e 10 invece con sistema maggioritario sulla base di liste regionali abbinate al candidato Presidente. Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55% dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45% dei voti validi; almeno il 60% dei seggi, cioè 30, in caso di vittoria uguale o superiore al 45% e inferiore o uguale al 60% dei voti validi; infine almeno il 64% dei seggi, quindi 32, in caso di vittoria con percentuale uguale o superiore al 60% dei voti validi. La garanzia di rappresentanza delle minoranze è fissata a 20 seggi se raggiungono almeno il 40% dei voti; a 18 seggi se non raggiungono il 40% dei voti. Le soglie di sbarramento per le liste sono: far parte di coalizioni che raggiungono almeno al 5% dei voti validi; oppure il 3% per le liste non in coalizione o in coalizioni che non hanno raggiunto il 5% dei voti. L’introduzione della parità di genere stabilisce che nessuno dei 2 sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati. Viene introdotta inoltre la preferenza di genere permettendo all’elettore di esprimere fino a 2 preferenze.

 

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